Studio Legale Barbara Beozzo



Affidamento e mantenimento dei figli

Affidamento e Mantenimento dei figli

Affidamento esclusivo dei figli
Quando viene disposto l'affidamento esclusivo?
La regola ordinaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori va disattesa se contraria all’interesse del minore così come previsto dall’art. 337 quater c.c.. 
In applicazione di detto principio il Tribunale di Verona (sentenza n. 2313/2018) ha affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la sua abitazione a fronte del trasferimento all’estero del padre che intratteneva sporadici rapporti con la figlia, non provvedeva al suo mantenimento e si disinteressava delle sue esigenze. 
Mantenimento dei figli maggiorenni
Quando cessa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne?
L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con la maggiore età ma con il raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Sul punto il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2312/2018, ha stabilito che, qualora il figlio maggiorenne sia proprietario di un immobile dal quale percepisce un canone di locazione mensile pari a 500,00 euro ma stia ancora frequentando l’università, permane in capo ai genitori l’obbligo di mantenimento.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, l’autosufficienza economica si realizza nella "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato".
Il Tribunale ha aggiunto in ogni caso che i redditi derivanti dalla locazione del bene in proprietà del figlio assumono rilievo in sede di quantificazione dell’importo stabilito a titolo di mantenimento.


Posso pagare direttamente il mantenimento al figlio maggiorenne anziché versarlo al genitore con lui convivente?
Il Tribunale di Verona, con sentenza dell'agosto 2018, aderendo ad un'impostazione giurisprudenziale ormai consolidata, ha stabilito che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest' ultimo anziché del genitore istante.
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